Art. 9.
1. Tutti i docenti sono sottoposti con periodicità quadriennale a una valutazione dell'attività didattica e scientifica svolta, da parte degli organi di valutazione dell'ateneo, in base agli indici e ai parametri previsti da un regolamento adottato dal Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane e previo
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parere obbligatorio del CUN, nonché dai regolamenti di ateneo.
2. I regolamenti di cui al comma 1 devono assicurare l'indipendenza e la terzietà degli organi di valutazione, la pubblicità delle valutazioni, nonché la possibilità di controdeduzione e di appello, in caso di valutazione negativa.
3. I regolamenti di cui al comma 1 non possono prevedere l'irrogazione di sanzioni disciplinari o economiche nei confronti dei soggetti valutati.
4. I regolamenti di cui al comma 1 devono escludere il potere di conferire o di ripartire fondi ai soggetti valutati.